Art. 23
StatutoCapo II

Art. 23

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In vigore dal 24 nov 1894
Insorgendo nella nomina dei membri del consiglio questioni di preferenza fra due dipendenti della famiglia Coli essi potranno, delle decisioni pronunziate a termini dell', reclamare al tribunale civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-23