Statuto›Capo II
Art. 23
23 / 51In vigore dal 24 nov 1894
Insorgendo nella nomina dei membri del consiglio questioni di preferenza fra due dipendenti della famiglia Coli essi potranno, delle decisioni pronunziate a termini dell', reclamare al tribunale civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-23