Statuto›Capo I
Art. 5
In vigore dal 24 nov 1894
Al termine dell'anno scolastico si daranno gli esami di promozione, e si faranno gli esperimenti per constatare il progresso fatto dagli alunni durante l'anno. Queste prove saranno pubbliche, ed oltre alla rappresentanza del legato Coli, dovranno esservi particolarmente invitati ad assistervi il sindaco del comune, i sopraintendenti alle scuole, il parroco e le persone più notevoli del paese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-5