Statuto›Capo V
Art. 50
50 / 51In vigore dal 24 nov 1894
La rendita ricavata dalle cartelle del debito pubblico fino all'epoca della costituzione del consiglio verrà subito, salvo la riserva prevista all', investita in nuovi titoli di rendita sul debito pubblico intestati al legato Coli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-50