Art. 34
StatutoCapo IV

Art. 34

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In vigore dal 24 nov 1894
Il tesoriere non può tenere in cassa una somma superiore alle lire 500, ogni eccedenza che si verifichi durante l'anno dovrà depositarla alla cassa postale sopra un libretto intestato al legato Coli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-34