Statuto

Art. 31

In vigore dal 10 apr 1892
. - Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale occorre, in prima convocazione, la presenza almeno di un terzo dei membri che lo compongono. Nella seconda convocazione, da tenersi al più tardi dopo cinque giorni, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni provinciali, è necessario che sia presente almeno le metà dei rispettivi componenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-31

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Art. 31 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo