Statuto

Art. 36

In vigore dal 10 apr 1892
. - Prima che si apra il convitto dello Istituto, gli orfani di ambedue i genitori potranno esseri ammessi, sulla domanda dei consigli di famiglia, in Convitti pubblici o privati da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-36

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Art. 36 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo