Art. 36
Statuto

Art. 36

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Prima che si apra il convitto dello Istituto, gli orfani di ambedue i genitori potranno esseri ammessi, sulla domanda dei consigli di famiglia, in Convitti pubblici o privati da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

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