Statuto
Art. 35
In vigore dal 10 apr 1892
. - Finché non si siano raccolte le somme necessarie per la fondazione ed apertura del Convitto, il fondo di riserva di cui all' sarà destinato a questo scopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-35