Statuto
Art. 11
In vigore dal 10 apr 1892
. - Le spese ocorrenti per l'attuazione dei fini di cui all' saranno principalmente sostenute, previa detrazione del quarto come fondo di riserva, con le contribuzioni annue degli impiegati, e con le tasse d'iscrizione.
Tutte le entrate straordinarie, quando non siano state destinate ad un determinato scopo, verranno impiegate ad accrescere il fondo di riserva.
A tale fondo saranno pure assegnati gli avanzi annuali dei bilanci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-11