Statuto
Art. 3
In vigore dal 10 apr 1892
. - Nei limiti dei fondi disponibili l'Istituto adempie ai suoi fini:
In via normale
a) con l'ammissione degli orfani e preferibilmente di quelli di ambedue i genitori nel proprio convitto;
b) con la concessione di assegni annui a quegli orfani, che per giuste considerazioni non possono profittare del Convitto.
Ed in via eccezionale con la concessione di sussidi a quegli orfani che, avendo compiuto l'età di anni diciotto, dieno prove non dubbie di ingegno e di profitto nel corso intrapreso a facciano presagire, col conseguimento del relativo titolo professionale, uno splendido successo, o non possano per permanente infermità fisica procacciarsi altrimenti i mezzi di sussistenza.
Concederà inoltre agli orfani che lo domandano il suo appoggio morale nei limiti che l'indole dell'istituto consente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-3