Statuto
Art. 12
In vigore dal 10 apr 1892
. - Fissata ogni anno, a termini dell'articolo precedente, la somma per le spese ordinarie, quella disponibile a favore degli orfani a carico dell'Istituto in quell'anno, deve restare impegnata insieme con gl'interessi che produrrà (e che si capitalizzeranno) per essere successivamente prelevata a favore degli orfani stessi, sino a che ciascuno di costoro non abbia compiuto i diciotto anni di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-12