Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Fissata ogni anno, a termini dell'articolo precedente, la somma per le spese ordinarie, quella disponibile a favore degli orfani a carico dell'Istituto in quell'anno, deve restare impegnata insieme con gl'interessi che produrrà (e che si capitalizzeranno) per essere successivamente prelevata a favore degli orfani stessi, sino a che ciascuno di costoro non abbia compiuto i diciotto anni di età.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-12