Statuto
Art. 16
In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Comitato centrale si compone:
1. Dei 60 componenti il Comitato permanente;
2. Dei presidenti delle Commissioni provinciali, i quali potranno farsi rappresentare da un altro impiegato ascritto all'istituto, non membro del Comitato, nè del Consiglio, nè dell'Ufficio di Sindacato.
Venendo a farsi delle vacanze tra i membri del Comitato permanente, il Comitato centrale provvederà a surrogarli con impiegati iscritti residenti in Roma.
Il Comitato centrale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, ed in via straordinaria ogni volta che ne sarà fatta richiesta dal Consiglio d'amministrazione, o da 30 membri del Comitato centrale, o dall' Ufficio di sindacato, o dal decimo degli impiegati ascritti allo Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-16