Statuto

Art. 20

In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Istituto nei rapporti con le autorità costituite e coi privati, firma la corrispondenza e, insieme ad un Consigliere di turno, gli ordini di pagamento e di riscossione, sopraintende alla segreteria ed alla cassa, fa eseguire i versamenti delle somme che pervengono all'Istituto nelle casse all'uopo determinate, ed invigila sul personale addetto all'Istituto, che può sospendere provvisoriamente, riferendone al Consiglio. Deve riunire il Consiglio almeno una volta al mese e nei casi determinati dall' articolo seguente e dall'ultimo paragrafo dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-20

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Art. 20 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo