Statuto
Art. 22
In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Consiglio d'amministrazione:
1. Ha la direzione dello Istituto e provvede a quanto è necessario perché esso funzioni nel miglior modo;
2. Esegue e fa eseguire le deliberazioni del Comitato centrale;
3. Compila il bilancio preventivo ed i conti consuntivi annuali, e ne trasmette copia, unitamente alla relazione dei Sindaci, al Comitato almeno 15 giorni prima dell'assemblea indetta per la loro discussione ed approvazione;
4. Rivede le iscrizioni e delibera le cancellazioni degli impiegati ascritti allo Istituto;
5. Provvede alla concessione degli assegni annui e dei sussidi, alla ammissione degli orfani nel convitto, e alla revoca di questi benefici nei casi previsti dall';
6. Prende atto della elezione delle Commissioni provinciali, quando non abbia a fare osservazioni in contrario;
7. Nomina e revoca gli impiegati a servizio dell'Istituto;
8. Delibera sopra i provvedimenti d'urgenza presi dal Presidente;
9. Provvede al rinvestimento dei capitali disponibili;
10. Propone al Comitato centrale le accettazioni delle donazioni, eredità e legati;
11. Decide sopra ogni controversia che insorga tra l'Istituto ed i soci, o i loro eredi ed aventi causa, salvo appello al Comitato centrale, la cui risoluzione sarà inoppugnabile.
Esso si raduna almeno una volta al mese, ed ogni qualvolta sia richiesto da 10 Consiglieri.
Storico versioni
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