Statuto

Art. 18

In vigore dal 10 apr 1892
. - È riserbata al Comitato centrale l'alta direzione e vigilanza dello Istituto. Ad esso appartiene: 1. Eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di Sindacato; 2. Discutere ed approvare i bilanci ed i conti consuntivi per l'esercizio finanziarlo dell'anno solare; 3. Deliberare sopra gli argomenti che dallo Statuto sono riserbati alla sua competenza, sopra gli atti che eccedono la semplice amministrazione non demandati al Consiglio, e in generale sopra tutti quelli di maggior rilievo per l'Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-18

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Art. 18 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo