Statuto
Art. 18
In vigore dal 10 apr 1892
. - È riserbata al Comitato centrale l'alta direzione e vigilanza dello Istituto.
Ad esso appartiene:
1. Eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di Sindacato;
2. Discutere ed approvare i bilanci ed i conti consuntivi per l'esercizio finanziarlo dell'anno solare;
3. Deliberare sopra gli argomenti che dallo Statuto sono riserbati alla sua competenza, sopra gli atti che eccedono la semplice amministrazione non demandati al Consiglio, e in generale sopra tutti quelli di maggior rilievo per l'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-18