Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 10 apr 1892
. - È riserbata al Comitato centrale l'alta direzione e vigilanza dello Istituto. Ad esso appartiene: 1. Eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio di Sindacato; 2. Discutere ed approvare i bilanci ed i conti consuntivi per l'esercizio finanziarlo dell'anno solare; 3. Deliberare sopra gli argomenti che dallo Statuto sono riserbati alla sua competenza, sopra gli atti che eccedono la semplice amministrazione non demandati al Consiglio, e in generale sopra tutti quelli di maggior rilievo per l'Istituto.
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