Statuto

Art. 19

In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Consiglio di amministrazione si compone di venti membri eletti dal Comitato centrale fra gli impiegati ascritti all'Istituto. Esso elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti: Un Presidente; Due Vice presidenti; Un Segretario capo; Due Segretari. I membri del Consiglio durano in ufficio quattro anni, sono rinnovabili per un quarto ogni anno, e non sono rieleggibili che dopo un anno, salvo il caso dell'intera rinnovazione del Consiglio. Nei primi tre anni la rinnovazione è determinata dalla sorte, ed membri uscenti possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-19

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Art. 19 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo