Statuto
Art. 19
In vigore dal 10 apr 1892
. - Il Consiglio di amministrazione si compone di venti membri eletti dal Comitato centrale fra gli impiegati ascritti all'Istituto.
Esso elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti:
Un Presidente;
Due Vice presidenti;
Un Segretario capo;
Due Segretari.
I membri del Consiglio durano in ufficio quattro anni, sono rinnovabili per un quarto ogni anno, e non sono rieleggibili che dopo un anno, salvo il caso dell'intera rinnovazione del Consiglio.
Nei primi tre anni la rinnovazione è determinata dalla sorte, ed membri uscenti possono essere rieletti.
Storico versioni
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