Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 10 apr 1892
. - Le spese ocorrenti per l'attuazione dei fini di cui all' saranno principalmente sostenute, previa detrazione del quarto come fondo di riserva, con le contribuzioni annue degli impiegati, e con le tasse d'iscrizione. Tutte le entrate straordinarie, quando non siano state destinate ad un determinato scopo, verranno impiegate ad accrescere il fondo di riserva. A tale fondo saranno pure assegnati gli avanzi annuali dei bilanci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-11