Statuto

Art. 30

In vigore dal 10 apr 1892
. - I membri del Consiglio o quelli del Comitato centrale, esclusi i rappresentanti delle Commissioni provinciali, che per due volte di seguito non interverranno alle sedute ordinarie senza giustificati motivi, saranno dichiarati dimissionari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-30

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Art. 30 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo