Statuto
Art. 30
30 / 39In vigore dal 10 apr 1892
. - I membri del Consiglio o quelli del Comitato centrale, esclusi i rappresentanti delle Commissioni provinciali, che per due volte di seguito non interverranno alle sedute ordinarie senza giustificati motivi, saranno dichiarati dimissionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-30