Statuto
Art. 27
In vigore dal 10 apr 1892
. - Le Commissioni provinciali nominano nel loro seno:
Un Presidente;
Uh Vice-presidente;
Un Cassiere-economo;
Un Contabile;
Un Segretario, ed
Un Vice-segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-27