Art. 27
Statuto

Art. 27

27 / 39
In vigore dal 10 apr 1892
. - Le Commissioni provinciali nominano nel loro seno: Un Presidente; Uh Vice-presidente; Un Cassiere-economo; Un Contabile; Un Segretario, ed Un Vice-segretario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-27