Statuto
Art. 28
In vigore dal 10 apr 1892
. - Le Commissioni provinciali sono composte di dodici membri nelle provincie che non hanno più di 200 ascritti all'Istituto.
In quelle che ne contano un numero maggiore, i commissari saranno aumentati di uno per ogni cento impiegati ascritti.
In ogni caso però il numero dei membri delle singole Commissioni non può essere maggiore di venticinque.
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