Statuto

Art. 29

In vigore dal 10 apr 1892
. - I nomi di quelle persone che elargiranno a favore dell'Istituto una somma non inferiore a lire cento saranno scritti nel Libro d'oro. Se la somma non sarà inferiore a lire mille, i loro nomi saranno incisi in apposite tavole con i loro stemmi gentilizi nel Convitto. I posti di fondazione privata porteranno il nome del fondatore. Altri onori potranno essere concessi a più generosi benefattori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-29

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Art. 29 Che costituisce in ente morale l'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ed approva il relativo statuto organico. | Portale Normativo