Art. 31
Statuto

Art. 31

31 / 39
In vigore dal 10 apr 1892
. - Per la validità delle deliberazioni del Comitato centrale occorre, in prima convocazione, la presenza almeno di un terzo dei membri che lo compongono. Nella seconda convocazione, da tenersi al più tardi dopo cinque giorni, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e delle Commissioni provinciali, è necessario che sia presente almeno le metà dei rispettivi componenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-02-28;90#art-s-31