Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 2

In vigore dal 26 mar 1891
Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate. La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'Istituzione si divide nelle seguenti categorie: Attivo. a) Fondi rustici. b) Scorte rurali vive e morte. c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte. d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui. e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato. f) Altri valori pubblici od industriali. g) Crediti ipotecari e chirografari. h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi; i) Altri oggetti mobili; k) Attività diverse patrimoniali; l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio; m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite; Passivo. a) Debiti ipotecari e chirografari. b) Censi, livelli canoni, legati ed altre annualità perpetue. c) Pensioni vitalizie. d) Passività diverse patrimoniali. La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente: Depositi a cauzione o custodia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-2

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