Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 7

In vigore dal 26 mar 1891
La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale. Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazioni annuale. Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di 50 anni. Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque dell'annualità relativa. I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto. Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e quantità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-7

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