Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 26 mar 1891
I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto.
b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;
c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;
d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo.
e) l'uso speciale a cui sono destinati.
I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del Codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-3