Regolamento amministrativoTitolo IX

Art. 140

In vigore dal 26 mar 1891
Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le Congregazioni di carità e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle obbligazioni civili che giustifichino il pagamento dè censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dei quali fossero gravate e che dovranno essere affrancati ai termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-140

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