Regolamento amministrativo›Titolo IX
Art. 139
In vigore dal 26 mar 1891
Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati nelle forme stabilite dalla precedente legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento. Le variazioni, però, che occorressero nei detti bilanci dopo l'attuazione della nuova legge sono soggette alle disposizioni della legge medesima.
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