Regolamento amministrativo›Titolo IX
Art. 137
In vigore dal 26 mar 1891
Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo le norme prescritte dalla legge medesima e dai relativi statuti e regolamenti.
Essi però rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori, a meno che ai termini dell' esistano disposizioni in contrario nel rispettivo statuto e nelle tavole di fondazione.
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