Regolamento amministrativoTitolo IX

Art. 141

In vigore dal 26 mar 1891
Le Congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall' della legge, devono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, darne avviso al Prefetto affinché disponga che la riscossione delle loro entrate sia tosto affidata, quando l'esattore comunale vi si rifiuti, o ad un pubblico istituto di credito, o al tesoriere di un'altra istituzione di beneficenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-ra-141

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