Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 26 mar 1891
Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 delle Codice civile si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:
a) la denominazione,
b) l'ammontare in capitele ed in annualità od interesse,
c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;
d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.
La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:
a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;
b) la designazione secondo la natura e la specie;
c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;
d) lo stato ed il valore attuale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-4