Art. 4
Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 4

163 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 delle Codice civile si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti: a) la denominazione, b) l'ammontare in capitele ed in annualità od interesse, c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative; d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea. La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti: a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano; b) la designazione secondo la natura e la specie; c) la quantità ed il numero per ciascuna specie; d) lo stato ed il valore attuale.
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