Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 26 mar 1891
L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, in affrancazioni di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego, à sensi degli della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-9