Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 12

In vigore dal 26 mar 1891
Quando una stessa Amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-12

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