Art. 3
Regolamento di contabilitàTitolo I

Art. 3

162 / 217
In vigore dal 26 mar 1891
I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni: a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto. b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo; c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta; d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo. e) l'uso speciale a cui sono destinati. I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del Codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-3