Regolamento di contabilità›Titolo I
Art. 2
161 / 217In vigore dal 26 mar 1891
Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate.
La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'Istituzione si divide nelle seguenti categorie:
Attivo.
a) Fondi rustici.
b) Scorte rurali vive e morte.
c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte.
d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui.
e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato.
f) Altri valori pubblici od industriali.
g) Crediti ipotecari e chirografari.
h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi;
i) Altri oggetti mobili;
k) Attività diverse patrimoniali;
l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;
m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite;
Passivo.
a) Debiti ipotecari e chirografari.
b) Censi, livelli canoni, legati ed altre annualità perpetue.
c) Pensioni vitalizie.
d) Passività diverse patrimoniali.
La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente:
Depositi a cauzione o custodia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-05;99#art-rd-2