Regolamento

Art. 47

In vigore dal 21 set 1890
Per gli effetti dell' del regolamento generale, lettera b, non si potranno vendere, distribuire od anche soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche, o pella presenza di larve d'insetti (mosche, ecc.).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-47

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