Regolamento

Art. 45

In vigore dal 21 set 1890
Nello stesso spaccio non si potranno tenere e vendere carni di buona qualità con quelle di bassa macelleria. Non vi si potranno parimente vendere che le carni di una data specie di animali, e cioè bovini, bufalini, equini, suini od ovini. Nelle città aventi popolazioni agglomerate inferiori a 20,000 abitanti, l'autorità municipale potrà concedere permessi speciali per la vendita cumulativa di dette carni, escluse le equine.
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