Regolamento

Art. 49

In vigore dal 21 set 1890
Il trasporto delle carni e dei visceri dai macelli agli spacci, e da questi alle ghiacciaie od alle celle frigorifere, si dovrà fare in carri chiusi con coperchio fisso, ben connessi e puliti, rivestiti internamente di lamiera di zinco, e costrutti secondo il modello che verrà prescritto dall'autorità municipale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-49

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