Regolamento

Art. 51

In vigore dal 21 set 1890
Sarà permessa l'introduzione nel comune della carne macellata fresca, destinata agli spacci pubblici e proveniente da altre località, alle seguenti condizioni: a) che sia in pezzi non inferiori ad un quarto di animale e marcati con un timbro speciale dall'autorità del luogo di provenienza; b) che sia munita di un certificato di sanità, vidimato dalla stessa autorità municipale, col quale sia dichiarato che il quarto od i quarti, marcati col bollo speciale da indicarsi nel certificato medesimo, appartengono a bestia stata macellata nelle condizioni stabilite agli articoli precedenti; c) che sia soggetta ad una nuova visita sanitaria per parte del veterinario comunale locale o, a termine dell' del presente regolamento, dall'ufficiale sanitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-51

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