Regolamento
Art. 46
In vigore dal 21 set 1890
A tale scopo nel negozio si terrà affisso in luogo visibile un'insegna sulla quale a grossi caratteri sarà indicata la qualità e la specie della carne posta in vendita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-46