Regolamento
Art. 43
In vigore dal 21 set 1890
L'autorità municipale dovrà assicurarsi che i locali di macellazione, quelli di deposito e di conservazione delle carni e quelli di spaccio siano sufficientemente ampi e ben ventilati; abbiano il pavimento con sufficiente declivio, costrutto con lastre di granito o di altre pietre levigate ben connesse, oppure con asfalto o con altro materiale, impermeabile e lavabile, nonché le pareti, contro le quali si appoggiano le carni, coperte di lastre di marmo, e di altro materiale impermeabile e liscio, od intonacate a lucido, fino all'altezza almeno di due metri a partire dal suolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-43