Regolamento

Art. 42

In vigore dal 21 set 1890
Chi vorrà aprire un macello privato (nei comuni dove non vi è un macello pubblico) od uno spaccio di carne, dovrà darne avviso all'autorità municipale almeno quindici giorni prima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-42

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