Regolamento

Art. 44

In vigore dal 21 set 1890
Dovrà il macello privato o lo spaccio di carni essere provveduto di abbondante acqua per lavaggio e di un condotto smaltitolo delle acque luride.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-44

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