Regolamento
Art. 24
In vigore dal 21 set 1890
Tali carni però, avendo in parte perduto del loro primitivo valore nutritivo ed essendo facilmente alterabili, dovranno essere vendute prestamente ed in speciali spacci o basse macellerie, come carni di seconda qualità e da non usarsi se non cotte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-24