Regolamento
Art. 27
In vigore dal 21 set 1890
Le carni di animali stati alimentati con panelli rancidi di colza o con trigonella foenum grecum, o con altra sostanza per cui abbiano acquistato cattivo sapore od odore, senza essere nocive, devono pure essere vendute nelle basse macellerie, colla indicazione della qualità della carne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-27