Regolamento
Art. 31
In vigore dal 21 set 1890
È vietata la macellazione degli animali destinati per consumo, i quali siano stati sottoposti a maltrattamenti, fino a che si siano riavuti dalle alterazioni da questi prodotte.
Come maltrattamenti sono considerate le marcie forzate od accelerate, il cattivo modo di trasporto sulle ferrovie, i digiuni, i violenti esercizi e le brutali coercizioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-31